Il finanziamento delle attività di spettacolo Il problema delle risorse Il contratto di sponsorizzazione Il contratto di sponsorizzazione in cui è parte una Pubblica Amministrazione Le erogazioni liberali La normativa sugli incentivi al mecenatismo: legge n. 342/2000 art. 38 decreto di attuazione del 3/10/2002 Il cinque per mille La Siae sulle sponsorizzazioni e sulle erogazioni liberali
Il livello delle risorse pubbliche è basso e insufficiente rispetto al fabbisogno del settore Il settore dello spettacolo è malato dalla sindrome dei costi: in esso i costi medi di produzione si presentano crescenti
Aumentare il prezzo del biglietto al fine di coprire il costo del servizio nell ambito dell offerta di un servizio volto a soddisfare un bisogno non primario per la collettività porta inevitabilmente alla contrazione del mercato potenziale mettendo a rischio la sopravvivenza del settore stesso Si perde il pubblico!
E indispensabile considerare attentamente la ricerca di nuove aree di mercato l estensione dei servizi offerti la dimensione aziendale della produzione le erogazioni liberali e le sponsorizzazioni
Attrarre nuovo pubblico pagante (curando ovviamente le aree di mercato consolidate anche con una programmazione varia ed articolata) Ricerca di ulteriori piazze per lo sfruttamento del proprio prodotto realizzando circuitazioni nazionali ed internazionali La ricerca di meccanismi di vendita più estesi nel territorio ha portato all installazione presso tutti i luoghi di spettacolo ed intrattenimento di biglietterie informatizzate, che permettono la vendita on line di biglietti ed abbonamenti E diffusa la pratica di utilizzare come biglietterie strutture ramificate sul territorio come per es. le banche o le agenzie di viaggi Spesso nella ricerca di nuove aree di mercato si propone o intensifica il lavoro con le scuole del territorio o dentro le scuole, attuando seminari, workshop
Il fund raising
Il contratto di sponsorizzazione E il contratto attraverso il quale un impresa (sponsor) finanzia manifestazioni culturali o spettacoli ottenendone, quale corrispettivo, l assunzione di un obbligo di reclamizzazione da parte dello sponsorizzato finalità:pubblicizzare il proprio nome, la propria immagine o determinati prodotti Il fulcro dell operazione è rappresentato dallo sfruttamento dell immagine altrui a fini pubblicitari
Caratteristiche del contratto contratto atipico: non disciplinato dal cod.civ. ma ammissibile ex art.1322 c.2 di esso, in quanto diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l ordinamento giuridico a prestazioni corrispettive: sorgono obbligazioni in capo ad entrambe le parti del rapporto (do ut des) a carattere oneroso: lo sponsor deve necessariamente corrispondere una somma di denaro o impegnarsi al trasferimento di un bene o alla prestazione di un servizio a forma libera: salva l opportunità della forma scritta per una migliore definizione degli accordi ed a fini probatori; l ente pubblico ha l obbligo della forma scritta determina la nascita di un obbligazione di mezzi
Natura dell attività di fund raising Il procacciamento abituale di sponsorizzazione è attività di tipo commerciale anche se posto in essere da enti non commerciali Lo sponsorizzato emetterà regolare fattura o semplice ricevuta (se privo di partita Iva) per il pagamento dell importo pattuito a fronte dell esecuzione della prestazione Operazioni permutative: lo sponsor fattura per la fornitura del bene o del servizio; lo sponsorizzato fattura per l impegno alla divulgazione della immagine dello sponsor
Regime fiscale (art. 108 c. 2 del T.U.I.R.) Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell esercizio stesso e nei quattro esercizi successivi. E interpretazione ormai consolidata che le spese di sponsorizzazione rientrano nelle spese pubblicitarie
Le erogazioni liberali Sponsorizzazione è un concetto diverso da erogazione liberale! Anch esse sono somme di denaro (non possono consistere in una fornitura di beni o servizi) trasferite da un impresa a sostegno di un attività culturale o di spettacolo ma non rientrano in un rapporto a prestazioni corrispettive Il beneficiario non si impegna ad alcuna attività promozionale né ad offrire al soggetto erogante alcun ritorno di immagine Con l erogazione liberale siamo fuori campo Iva
La giurisprudenza ritiene che si possa configurare come erogazione liberale e non sponsorizzazione la situazione in cui il destinatario dell erogazione formuli un pubblico ringraziamento al soggetto erogante
La differenza tra erogazione liberale e sponsorizzazione assume valenza sotto il profilo fiscale, essendo stata prevista dal legislatore la normativa sugli incentivi al mecenatismo nel settore culturale e dello spettacolo con esclusivo riferimento alle erogazioni liberali
La legge 342/2000 ha aggiunto al comma 2 dell art. 100 T.U.I.R. la lettera m, in forza della quale sono interamente deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo
Categorie di soggetti beneficiari (D.M. 3 ottobre 2002) Il MiBac con apposito decreto ha fornito il dettaglio dei soggetti potenziali beneficiari Stato, Regione, Enti locali enti con personalità giuridica, pubblici o privati, senza finalità di lucro ed operanti nel settore dello spettacolo Prevede adempimenti per i soggetti beneficiari ed adempimenti per i soggetti che effettuano erogazioni; entro il 31 gennaio di ogni anno devono effettuare apposite comunicazioni utilizzando moduli scaricabili da internet sul sito del MiBac (www.beniculturali.it)
Art. 100 c. 2 lett. G) T.U.I.R. Con un meccanismo agile, che non impone la compilazione di alcuna dichiarazione per il MiBac, il legislatore fiscale ha disposto che, sono in parte deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti,nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo
Art.15 c. 1 lett. i) i T.U.I.R. Qualunque persona fisica, non titolare di reddito di impresa, in fase di dichiarazione dei redditi, ha la possibilità di detrarre dall imposta lorda un importo pari al 19% de le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo
L. 23 dicembre 2005,n. 266,art. 1, c. 337(Finanziaria 2006); Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, c. 1234 (legge finanziaria 2007); D.P.C.M. 20 gennaio 2006) La Legge Finanziaria 2006 ha introdotto la possibilità di destinare il 5 per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa all anno 2005, a sostegno di associazioni di volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale riconosciute (iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale) attività sociali svolte dal Comune di residenza ricerca sanitaria ricerca scientifica o delle Università
Il soggetto che intende partecipare al riparto delle somme destinate con il 5 per mille deve presentare apposita istanza (utilizzando un apposito modello telematico) per essere inserito nell elenco tenuto dall Agenzia delle entrate Il contribuente che intende destinare il 5 per mille ad uno dei possibili beneficiari deve compilare la scheda per la destinazione del 5 contenuta nel modello di dichiarazione dei redditi (730,Unico PF/2006, CUD 2006) inserendo il codice fiscale dell ente beneficiario ed apponendo la propria firma
Nella previsione originaria ai Comuni italiani era dedicato specificamente uno dei quattro riquadri per la destinazione del 5 per mille: era sufficiente la firma sul riquadro, non occorreva indicare alcun codice fiscale per il soggetto destinatario, la somma era automaticamente attribuita al Comune di residenza del contribuente La legge finanziaria 2007 ha eliminato la possibilità di destinazione del 5 per mille ai Comuni ha introdotto un tetto massimo di destinazione pari a 250.000,00 cosìcchè se il meccanismo della scelta privata producesse un volume maggiore lo Stato tratterrebbe comunque l eccedenza La legge finanziaria 2008 ha portato il tetto massimo di destinazione a 400.000,00 nonostante la sentenza della Corte Cost. del giugno 2007
dalla lettura sistematica delle norme denunciate emerge chiaramente che il titolo di acquisto della quota del 5 per mille dell'irpef incassata dall'erario subisce una trasformazione nel caso in cui il contribuente con apposita dichiarazione di volontà si sia avvalso della facoltà prevista dalla legge di finanziare i soggetti di cui al censurato comma 337. Infatti, per effetto di tale dichiarazione, la pretesa tributaria dello Stato si riduce della quota del 5 per mille degli «incassi in conto competenza relativi all'irpef» (comma 339) del singolo contribuente e il relativo importo viene trattenuto dallo Stato non più a titolo di tributo erariale, ma come somma che lo Stato medesimo è obbligato, come mandatario necessario ex lege, a corrispondere ai soggetti indicati dal contribuente stesso, svolgenti attività ritenute meritevoli dall'ordinamento (comma 337) ed inclusi in apposite liste (comma 340).
Il finanziamento di detti soggetti è, perciò, direttamente ascrivibile alla volontà del contribuente (commi 337, alinea, e 339) e la quota del 5 per mille dell'irpef perde la natura di entrata tributaria erariale ed assume quella di provvista versata obbligatoriamente all'erario per tale finanziamento. Ne deriva che l'obbligo del contribuente di corrispondere la suddetta quota non viene meno, ma è da lui adempiuto a favore del beneficiario per il tramite necessario dell'erario. Da una parte, dunque, detta quota si imputa direttamente al patrimonio del beneficiario medesimo e, dall'altra, il «fondo» cui fa riferimento il censurato comma 340 non è vincolato a finanziare una determinata spesa pubblica, ma costituisce una mera evidenza contabile, strumentale alla ripartizione delle somme fra i destinatari del finanziamento.
Elenchi beneficiari www.agenziaentrate.it Elenco dei beneficiari dal 7 aprile 2008
Come fare a coinvolgere il privato e a fare sì che le sponsorizzazioni e le erogazioni liberali siano uno strumento efficace di reperimento di risorse aggiuntive?
L abilità e la specifica professionalità del procacciatore sono il primo degli ingredienti necessari per la riuscita del fund raising
Specifica professionalità Conoscenza delle regole del marketing e del linguaggio delle aziende Capacità ed entusiasmo nel valorizzare gli eventi ed i progetti per i quali si richiede il coinvolgimento ed il sostegno (perfetto è il direttore artistico!) Capacità di individuare insieme al potenziale sponsor le esigenze di visibilità ed i target da sensibilizzare Chiarezza nella presentazione dei tempi e delle modalità di azione che lo sponsorizzato intende tenere per visibilizzare al massimo il potenziale sponsor Conoscenza delle normative di riferimento al fine di rendere appetibile la proposta di sponsorizzazione anche sotto il profilo fiscale
La sponsorizzazione nella P.A. Art. 43 della legge n. 449/97 Al fine di favorire l innovazione dell organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, la P.A possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni. Art. 119 T.U.E.L n. 267/2000 In applicazione dell articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province, e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
La sponsorizzazione nella P.A. La volontà di procedere alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione deve formarsi nel rispetto delle regole pubblicistiche Per la scelta del contraente si deve procedere con le procedure di evidenza pubblica (pubblicazione di un bando) salvo procedere con trattativa diretta per importi di modico valore Ogni Pubblica Amministrazione dovrebbe dotarsi di un proprio Regolamento sulle sponsorizzazioni
Condizioni di ammissibilità Perseguimento di interessi pubblici Esclusione del conflitto di interessi tra attività pubblica e attività privata Conseguimento di un risparmio di spesa
Principali fonti di finanziamento di un iniziativa spettacolare Mezzi propri dell organizzatore (apporto di capitale, utili accumulati di esercizi precedenti) Contributi e sovvenzioni a livello di Unione Europea, ministeriale, regionale, provinciale, comunale Erogazioni liberali provenienti molto spesso da Fondazioni Bancarie, ma anche da Istituzioni culturali Ricavi derivanti dalla distribuzione quali incassi e cachet Ricavi derivanti dalla compartecipazione di altri soggetti nella produzione quale per es. il gettone di co produzione Ricavi da sponsorizzazioni Ricavi derivanti dalla gestione della sala quali noleggi a terzi, o da servizi accessori quali il bookshop Ricavi da pubblicità di terzi (vendita di materiali, esposizione di annunci pubblicitari nel locale; annunci pubblicitari via audio )
Spese proprie per l attività quali i corrispettivi degli artisti e le spese tecniche connesse alla realizzazione dell evento quali il noleggio o l accordatura di strumenti musicali, di impianti di amplificazione, illuminazione; eventualmente costi per service esterni Spese accessorie, quali le spese di pubblicità e promozione sostenute per la progettazione grafica e per la stampa dei manifesti, delle locandine, dei pieghevoli o altro; i costi per la distribuzione e l affissione; i costi per l acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa; per spot radiofonici e televisivi; i costi per l ufficio stampa
spese per iniziative collaterali, quali l organizzazione di seminari, conferenze, iniziative editoriali, attività audiovisive spese per diritti d autore e spese di biglietteria comprese quelle per il software di gestione della biglietteria informatizzata spese di gestione spazi, quali costi per il personale di sala, per pulizie, per servizi antincendio, per manutenzioni varie spese per il personale tecnico, organizzativo, logistico, amministrativo spese per consulenze e collaborazioni professionali